L’obbligo di mantenere i figli piccoli permane anche se i fratelli più grandi lavorano e aiutano la madre. Infatti, pure in questo caso, il genitore tenuto all’assegno risponde penalmente per non aver assicurato i mezzi di sussistenza ai minori.
La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con una sentenza di ieri (si veda link sotto), ha esteso le responsabilità, oltrechè al caso di aiuti di nonni o di altri familiari, anche a quello dei figli già indipendenti. Ma non basta. I figli vanno mantenuti secondo le esigenze legate all’età, incluse le spese per la scuola, il motorino (per esempio) e in generale le spese che possono essere ragionevolmente affrontate con un certo tenore di vita.
Infatti, si legge nelle motivazioni, “l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento degli altri congiunti atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo”. E ancora, scrivono gli Ermellini, “nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza di cui all’art. 570 c.p. – diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento – debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitali (quali vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali ad esempio, abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”.