Ex marito obbligato a mantenere il figlio maggiorenne anche se non vive più con la madreSe il ragazzo è precario e non è economicamente indipendente , 4 gennaio 2011

da | Gen 9, 2011 | Anno 2011

L’ex ha diritto all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, precario, anche se questo vive da un’altra parte.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18 del 3 gennaio 2010, ha rafforzato quel filone giurisprudenziale secondo cui i figli che non sono economicamente indipendenti vanno mantenuti anche se adulti.
Il caso riguarda un imprenditore che era stato condannato prima dal Tribunale di Savona e poi dalla Corte d’Appello di Genova a versare alla ex moglie 400 euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne e non più convivente che faceva lavoretti saltuari.
Contro questa decisione l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. Tutti i motivi del lungo gravame sono stati respinti. Sul mantenimento della figlia, la prima sezione civile ha motivato che “la valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno”.