La moglie può sospendere gli incontri fra l’ex e i figli se il papà arriva sempre in ritardo
In questo caso la donna non è responsabile penalmente per aver eluso un provvedimento del giudice
La ex non può essere condannata per aver omesso al marito l’esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio, eludendo così l’esecuzione del provvedimento del giudice se l’uomo omette più volte di prelevare il piccolo da scuola. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 43889 del 13 novembre 2012, ha ribaltato la decisione della Corte d’appello di Catania che l’ha ritenuta responsabile del reato di mancata esecuzione del provvedimento del magistrato condannandola alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore dell’ex. La sesta sezione penale, invece, ha osservato che la donna non ha «omesso di consentire» all’ex l’esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli minori, come stabilito dal provvedimento, non eludendo, dunque, l’esecuzione. Questo perché l’esercizio di visita era stato regolarmente rispettato nei giorni del sabato e della domenica, mentre alcuni mercoledì l’uomo, che avrebbe dovuto prelevare i bimbi all’uscita da scuola e tenerli tutto il pomeriggio, ha evitato di andarli a prenderli e si è presentato, senza preavviso, più tardi a casa della donna, non trovando nessuno. Insomma, non è la ex che elude il provvedimento del giudice ma il padre che non rispetta gli orari del giorno prestabilito di visita al figlio. Pertanto, la Suprema corte ha annullato la sentenza con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio.