Il limite posto agli “over 18” di età vale solo per la scuola dell’obbligo e non per la secondaria di secondo grado: illegittimo il no all’iscrizione
Se il preside si rifiuta, sono allora i giudici amministrativi a iscrivere al liceo uno studente diversamente abile, anche quando ormai è divenuto maggiorenne: non esiste in tal senso un limite costituito dal compimento del diciottesimo anno d’età; il tetto vale soltanto per gli alunni disabili over 18 che non hanno completato la scuola dell’obbligo e devono allora rivolgersi agli istituti per adulti. È quanto emerge dalla sentenza 4503/13, pubblicata ieri dal Tar Campania, ottava sezione di Napoli.
Porte aperte
Dovrà dunque dotarsi di un insegnante di sostegno il liceo scientifico che ha negato l’iscrizione al primo anno a una ragazza penalizzata da un ritardo globale dello sviluppo psicomotorio e da un grave disturbo comunicativo relazionale. L’aiuto del prof ad hoc, spiegano i giudici partenopei, risulta necessario in base all’articolo 13 della legge 104/92. Sbaglia il dirigente a non ammettere in classe la ragazza, che pure è nata nel ’94 e, dunque, si avvia per i vent’anni. Né la nota dell’ufficio scolastico regionale può suffragare legittimamente la tesi dell’amministrazione: inutile richiamare la sentenza 226/2001 della Corte costituzionale, che afferma principi non applicabili alla scuola secondaria di secondo grado, ma prende soltanto in considerazione la questione della licenza media. Anzi: il “niet” del preside è illegittimo proprio alla luce della Carta fondamentale, secondo cui la scuola è aperta a tutti, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34) e gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale (articolo 38). Il ministero dell’Istruzione paga le spese alla mamma e amministratrice di sostegno della ragazza.