Il reddito prodotto consente loro i mezzi adeguati di sostentamento – Sentenza del 31 ottobre 2013
L'ex marito pensionato non è tenuto a versare l'assegno né per la moglie né per la figlia convivente che hanno aperto una fiorente attività commerciale visto che la florida redditività consente loro i mezzi adeguati di sostentamento. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 24667 del 31 ottobre 2013, ha respinto il ricorso di una ex moglie contro la decisione della Corte d'appello di Napoli che ha escluso l'assegno divorzile a lei e quello di mantenimento alla figlia maggiorenne.
La sesta sezione civile, in linea con la Corte partenopea, ha ritenuto illegittimi entrambi gli assegni visto che la donna, grazie all'apertura di un'attività commerciale (un negozio di abbigliamento), ha un reddito adeguato che le procura (a lei e alla figlia che è intervenuta nel medesimo esercizio) sufficienti mezzi di sostentamento, analoghi se non superiori a quelli del marito che è pensionato: al riguardo, Piazza Cavour ha osservato che il giudice può desumere il tenore di vita pregresso cui deve rapportarsi l'assegno di divorzio, dai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio. Nel caso in esame, l'attività (non cessata come afferma l'accusa visto che la figlia vi è andata a lavorare) ha un notevole volume d'affari e un buon reddito annuo (indice della florida attività l'autovettura di elevata cilindrata acquistata dalla moglie). Pertanto, alla donna non resta che pagare le spese processuali.