Con la riforma la mamma ottiene che il nonno paterno mantenga il minore se il padre non adempie

da | Nov 18, 2014 | Anno 2014

La donna separata non è autonoma economicamente, l’ascendente paga l’assegno in base al suo Unico: è un’obbligazione di rilevanza costituzionale. Sì all’ordine del giudice di cui al dlgs 153/14 – 18 novembre 2014

Quando il padre separato non mantiene la figlia, vuol dire allora che a pagare sarà il nonno paterno: l’obbligazione relativa ai mezzi di sostentamento nei confronti dei minori è fondamentale e in base ai principi costituzionali è possibile riaffermare che se i genitori non possono farsene carico dovranno essere gli ascendenti.

Così la madre, non indipendente economicamente, ottiene che a pagare 600 euro al mese sia il padre del suo ex che non adempie all’obbligo che scaturisce dalla sentenza di separazione giudiziale: trova ingresso l’ordine del giudice di cui all’articolo 316 bis introdotto dalla riforma della filiazione di cui al decreto legislativo 153/14.
È quanto emerge da un recente provvedimento del tribunale di Catania.