La mamma non può tornare al paesello con i bambini solo perché è lì l’unico lavoro che ha trovato Con la legge 219/12 la necessità di garantire uno sviluppo armonico al minore prevale sul diritto costituzionale del genitore a spostare la residenza

da | Nov 12, 2014 | Anno 2014

Fa eccezione solo l’affido esclusivo rafforzato – 12 novembre 2014

 

Emigrazione al contrario. In molti, con la crisi, lasciano la grande città e tornano al paesello o comunque nella terra d’origine, fidando nell’aiuto di familiari o amici.
Ma quando ci sono i bambini di mezzo non è tutto così semplice: il diritto costituzionale del genitore collocatario a spostare la sua residenza deve essere contemperato con quello del minore a uno sviluppo armonico.
La riforma del 2012 ha chiarito una volta per tutte che l’interesse dei più piccoli deve prevalere su tutti gli altri. La residenza abituale del minore, dunque, deve essere stabilita dai genitori di comune accordo.
E se la mamma ad esempio vuole lasciare il Piemonte per la natia in Sardegna, dove ha ricevuto un’offerta di lavoro, il giudice ben può rifiutare l’autorizzazione al trasferimento se ritiene che cambiare città possa in qualche modo nuocere ai bambini. È quanto emerge da un recente decreto emesso dal tribunale di Torino.