Il consenso è legittimo anche per facta concludentia – Sentenza del 5 agosto 2014
Legittimo l'assegno di mantenimento se lei non lavora in virtù di un accordo che precede la separazione. È quanto ha sancito la Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 1366/14, depositata dalla sezione persona e famiglia. Con la pronuncia, il giudice respinge gli appelli di due coniugi, da tempo separati.
La donna impugnava la decisione del Tribunale capitolino con cui veniva disposto l’obbligo di corresponsione da parte dell’ex coniuge di un assegno di divorzio di 1.300 euro. La ricorrente chiedeva l’aumento dell’assegno a 3.440 euro. Si costituiva l’appellato, eccependo l’inammissibilità dell’appello. Come si evince dagli elementi probatori, i coniugi, medico lui, casalinga lei, in sede di separazione avevano stabilito che la casa coniugale (condotta in affitto) andasse alla donna e prevedevano che il marito corrispondesse un assegno di mantenimento per la moglie (8oo euro) e un contributo per il mantenimento del figlio (2.200 euro).
Dal contenuto degli accordi raggiunti in sede di separazione, si poteva dedurre il godimento di un tenore di vita medio-alto in virtù dei redditi da lavoro percepiti dal marito, mentre la moglie contribuiva al menage familiare mediante la conduzione domestica e la cura della prole.