Mamma e papà risultano inadeguati, il tribunale di Milano, motu proprio, indica un avvocato che tuteli il bambino con problemi comportamentali: la prima incombenza è trovargli un centro estivo – Decreto del 16 giugno 2014
Mentre a Roma si litiga, Sagunto è perduta. Allora, per evitare di fare la stessa fine, a Milano il tribunale ha pensato di aprire le porte alla curatela dei minori: se infatti i genitori risultano inadeguati al loro ruolo e vivono in conflitto permanente, sarà un curatore speciale a tutelare il bambino che mostra problemi comportamentali, come segnalano gli esperti dei servizi sociali; la prima incombenza dell’avvocato nominato “angelo custode” del piccolo che ha disagi evolutivi sarà trovare un centro estivo dove far passare le vacanze al figlio venuto al mondo in una famiglia difficile. È questo il senso dell’innovativo – e inedito – decreto pubblicato dalla nona sezione civile del tribunale ambrosiano.
Poteri officiosi
Scade oggi il termine concesso all’avvocato-curatore concesso per depositare una memoria difensiva di costituzione nell’interesse del minore: il vantaggio di nominare un avvocato è proprio che il legale può costituirsi direttamente in giudizio per il fanciullo.
Nessun dubbio può emergere dalle relazioni degli insegnanti: il bambino non vive bene i suoi sette anni, trova difficoltà a crescere, mentre mamma e papà sono arrivati a un contrasto insanabile nella lettura della realtà dei fatti e, almeno per il momento, non risultano in grado di individuare insieme ciò che è meglio per il figlio, cioè l’interesse primario piccolo; ben può allora il giudice nominare motu proprio un terzo imparziale che possa rappresentare il minore: la disposizione dettata dall’articolo 78 Cpc non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato a operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace; insomma: la nomina del curatore speciale ben può avvenire senza istanza di parte laddove i poteri officiosi del giudice scaturiscono direttamente dall’articolo 9 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 77/2003. L’avvocato chiamato a tutelare il minore ne assume la rappresentanza per tutti gli atti indicati dal giudice e, in particolare, ha il compito di rappresentare il fanciullo anche nel processo pendente.