Oltre agli incrementi finanziari che la compagna avrebbe ottenuto dal protrarsi della relazione, può ben rientrare nella liquidazione da effettuare in sede civile la lesione all’intangibilità della sfera affettiva – Sentenza del 12 maggio 2014
Danni patrimoniali e non alla compagna dell’operaio morto nell’incidente in servizio, anche se non di vera e propria vedova si tratta, ma di mera convivente more uxorio: affinché scatti il risarcimento è infatti sufficiente che fra il de cuius e la donna vi fosse una relazione stabile e, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, non si può escludere che dalla morte del lavoratore in servizio scaturisca per il partner non spostato una lesione all’intangibilità della sfera degli affetti, che dopo la condanna in sede penale al datore dovrà essere liquidata in sede civile.
È quanto emerge dalla sentenza 19487/14, pubblicata il 12 maggio dalla quarta sezione penale della Cassazione.