La somma dev’essere parametrata al tenore di vita in costanza di matrimonio al netto delle spese per gli spostamenti. Niente addebito se lui tradisce perché lei si rifiuta di trasferirsi dalla città natale – Sentenza del 2 gennaio 2014
L’assegno di mantenimento può essere ridotto dal giudice della separazione nel caso in cui il rapporto è sempre stato vissuto dalla coppia a distanza. Insomma la somma dovuta al coniuge debole dev’essere si calcolata sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma al netto delle spese sostenute per gli spostamenti. Ma non è tutto. Non sussiste alcun addebito a carico del partner che ha tradito in quanto l’altro ha rifiutato di trasferirsi dalla città natale.
Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13 del 2 gennaio 2014.