Sono da ritenere non definitivi e dunque non impugnabili i provvedimenti in materia, come il divieto di avvicinarsi alla prole. Escluso anche il regolamento di competenza ad istanza di parte – Ordinanza 4 novembre 2015
Perché siano sanciti la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, o il divieto di avvicinarsi alla prole, in assenza di un giudizio di separazione o divorzio tra le parti che non risultano unite in matrimonio, non si può agire con ricorso straordinario in cassazione.
Questo perché in tema di tutela dei minori, la giurisprudenza di legittimità è peraltro pacifica nel ritenere che i provvedimenti camerali diretti a pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e la reintegrazione in essa, ai sensi degli articoli 330 e 332 Cc, ovvero a disporre le limitazioni necessarie ad impedire condotte pregiudizievoli, ai sensi dell’articolo 333 Cc, sono privi dei requisiti della decisorietà e della definitività, in quanto, pur coinvolgendo diritti di rango primario ed obblighi fondamentali collegati alla responsabilità genitoriale, non assolvono la funzione di dirimere una lite tra due soggetti in ordine all’attribuzione di un bene della vita, ma quella di controllare e governare gl’interessi dei minori, e non sono dotati della stabilità tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, essendo revocabili in ogni tempo, per motivi originari o sopravvenuti.
A sancirlo è l’ordinanza 22568 del 4 novembre 2015 della sesta sezione civile della Cassazione che ha dichiarato inammissibile l’istanza di una donna che, dinanzi al tribunale, oltre a chiedere la decadenza e il divieto di avvicinamento al figlio, chiedeva anche che fosse determinato il contributo al mantenimento del piccolo. La ricorrente chiedeva si era rivolta al collegio per il regolamento di competenza.
Escluso che i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale possano essere impugnati con ricorso straordinario per cassazione deve anche escludersi che la pronuncia sulla competenza relativa a uno di questi provvedimenti possa essere impugnata con il regolamento di competenza ad istanza di parte dal momento che l’affermazione o la negazione della competenza ha carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito.