Il contributo dell’onerato è in astratto una somma in unica soluzione, frazionata solo per agevolare il debitore: non si può ridurla in estate perché è la rata dell’importo per tutte le necessità del minore – Sentenza, 23 settembre 2015
Il mantenimento del figlio va versato anche ad agosto.
Il genitore non collocatario del minore è tenuto a corrispondere l’assegno pure nel periodo estivo quando la prole sta con lui: risulta infatti esclusa ogni sospensione o riduzione del trattamento economico perché il contributo costituito a carico dell’onerato è, almeno astrattamente, una somma in un’unica soluzione che viene frazionata soltanto per comodità del debitore.
È quanto emerge dalla recente sentenza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.