A integrare il delitto ex articolo 572 Cp non bastano l’esistenza di un legame sentimentale duraturo, l’assistenza reciproca della coppia e perfino la cointeressenza in una società: serve la coabitazione – Sentenza 32156/15
Non si può condannare un uomo per maltrattamenti in famiglia se la coppia non è legata da un vincolo matrimoniale o di convivenza. Per integrare tale reato non basta l’esistenza del legame sentimentale, né che i due abbiano condiviso episodi della propria esistenza durante i quali si siano prestati assistenza senza però vivere insieme; neppure è sufficiente una condivisione di interessi in una società. L’applicazione dell’articolo 572 Cp è circoscritta ad attività di natura abituale che maturino nell’ambito di una comunità consolidata – famiglia, piccola azienda, contesti nei quali si realizza un affidamento di natura precettiva o di accudimento, anch’essi con carattere di tendenziale stabilità – la cui specifica elencazione, oltre a porre all’interprete dei rigidi criteri ermeneutici, connessi all’esigenza della necessaria tipicità della fattispecie penale, impone di ricercare le caratteristiche tipiche di tali condotte anche nelle situazioni ad esse assimilabili. Questo quanto sancito dalla sentenza 32156/15 della sesta sezione penale di Cassazione che ha quindi in parte cassato la sentenza di appello che condannava a tre anni e sei mesi di reclusione un uomo per lesioni personali, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia.