Liquidazione separata per il danno alla serenità e alla salute per i familiari della vittima

da | Mag 14, 2015 | Anno 2015

L’unitarietà della lesione non patrimoniale non impone il risarcimento indistinto: vincolo parentale e validità psicofisica perdite diverse ex articolo 1223 Cc. Così il ristoro a punto varabile del biologico – Sentenza 8 maggio 2015

Per la morte del figlio in un incidente stradale si può soffrire fino ad ammalarsi.
Un conto è il dolore per il lutto che colpisce i genitori o i fratelli, un altro è il danno alla salute quando i parenti non riescono a rassegnarsi alla scomparsa del giovane accusando una vera e propria patologia psichica.
Ecco allora che l’unicità del danno non patrimoniale non impone affatto una liquidazione indistinta del risarcimento: è invece necessario separare il ristoro del danno alla serenità familiare da quello per la lesione alla salute dei congiunti perché diversa è la perdita subita ex articolo 1223 Cc, norma in base alla quale deve avvenire la liquidazione del danno derivante da fatto illecito in base all’articolo 2056 Cc.
È quanto emerge dalla sentenza 9320/15, pubblicata l’8 maggio dalla terza sezione civile della Cassazione.