Quando il giovane non indipendente cambia residenza, l’obbligo indiretto deve ritenersi caducato: senza provvedimenti successivi del giudice la ripartizione delle spese è paritaria. Sì al rimborso – Sentenza 5 maggio 2015
In caso di separazione o di divorzio di mamma e papà, che succede se il figlio maggiorenne cambia residenza?
Quando il giovane non autosufficiente economicamente va a vivere da quello che era in origine il genitore non convivente, l’eventuale statuizione giudiziale che fissa un obbligo di mantenimento indiretto a suo carico deve ritenersi caducata: la ripartizione delle spese, in assenza di altri provvedimenti successivi del giudice, deve dunque essere effettuata in misura paritaria tra i genitori. E sussiste il diritto al rimborso.
È quanto emerge dalla sentenza emessa dalla sezione minori, persone e famiglia della Corte di Appello di Catania.