In base a Cedu e Costituzione il legislatore può scegliere la forma di protezione delle unioni omosex con uno statuto di diritti e doveri, ma «armonizzare» non equivale a riconoscere il vincolo coniugale – Sentenza del 9 febbraio 2015
Niente pubblicazioni di matrimonio per la coppia gay, ma sì allo statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale delle relazioni (anche) omosessuali, così come prevedono la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Le norme ad hoc, tuttavia, in Italia ancora non ci sono e la protezione per le unioni omosessuali può acquisire un grado di protezione equiparabile a quello del matrimonio in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali che scaturisce dalla relazione fra persone dello stesso sesso, ad esempio in materia di previdenza o sanità. È quanto emerge dalla sentenza 2400/15, pubblicata il 9 febbraio dalla prima sezione civile della Cassazione.