Non si può condannare l’onerato perché non versa il mantenimento senza considerare che è fallito

da | Nov 29, 2016 | Anno 2016

Stop alla riforma dell’assoluzione: da verificare l’esigibilità dell’obbligo dell’imprenditore che dopo il tracollo adempie in modo parziale. E sul mancato assegno all’ex va provato lo stato di bisogno – Sentenza, 29 Novembre 2016

Processo da rifare.
Serve l’appello bis per stabilire se l’imprenditore è o meno colpevole del reato ex articolo 570 Cp per non aver versato alla famiglia il mantenimento che si era impegnato a pagare in sede di separazione concorsuale: non si può infatti condannare il padre-marito senza considerare che nel frattempo la sua azienda è fallita e dunque senza verificare la persistenza e l’esigibilità dell’obbligo in capo all’onerato.

E ciò specie se l’imputato risulta assolto in primo grado e la Corte d’appello rovescia il verdetto limitandosi a sostituire la propria valutazione a quanto espresso dal Tribunale. È quanto emerge dalla sentenza 50295/16, pubblicata il 28 novembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.