La famiglia non è solo il nucleo «coniuge, genitori, figli»: «automatismo da bandire» il ristoro agli altri congiunti legato alla coabitazione, ma va provato il rapporto affettivo. Decisivo l’articolo 317 bis Cc – Sentenza, 20 ottobre 2016
Brutte notizie per le assicurazioni.
Quando nell’incidente stradale muore il nonno anche i nipoti non conviventi devono essere risarciti, a patto che siano provati in concreto rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il de cuius.
E ciò perché la famiglia intesa come la «società naturale» indicata dalla Costituzione non può ritenersi ristretta al nucleo «coniuge, genitori, figli» laddove gli ascendenti in base alla legge hanno nei confronti dei discendenti una serie rilevante di diritti e doveri: risulta dunque un «automatismo da bandire sicuramente» vincolare alla coabitazione il risarcimento della lesione del rapporto parentale con il familiare che non appartiene alla “famiglia nucleare”.
È quanto emerge dalla sentenza 21230/16, pubblicata il 20 ottobre dalla terza sezione civile della Cassazione, che apre un vero e proprio contrasto nella giurisprudenza di legittimità.