La consulenza accerta solo la compatibilità, nelle autolesioni l’attore deve provare che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto, altrimenti deve ritenersi che la maestra non abbia colpa – Sentenza, 20 ottobre 2016
Quando il bambino si fa male, non è per forza l’asilo a dover risarcire. E ciò perché la responsabilità della scuola non si presume. Con l’iscrizione a scuola l’istituto e l’insegnante assumono anche un obbligo di vigilanza sugli allievi che ha natura contrattuale: sta all’attore provare che l’autolesione si è verificata durante lo svolgimento del rapporto giuridico, mentre il convenuto deve dimostrare che il danno risulta prodotto per causa non imputabili alla scuola né all’insegnante.
Ma se mancano circostanze idonee a provare non può supplire la Ctu, che accerta solo la compatibilità delle lesioni con un fatto e non può sicuramente colmare le lacune nell’allegazione delle parti. È quanto emerge dalla sentenza 4483/16, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Lecce.