Conta il periodo non breve di omissione del contributo e la capacità reddituale dell'imputato – Sentenza del 4 agosto 2016
Cambio di rotta della Cassazione sulla violazione degli obblighi di natura economica in favore dei minori. Finisce in carcere il genitore che omette di versare il mantenimento ai figli. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 34379/16, pubblicata il 4 agosto dalla seconda sezione penale. È di qualche giorno fa la decisione difforme della Suprema corte che, con la sentenza n. 33700, privilegiava la pena pecuniaria a quella detentiva da applicare a un uomo che non versava l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore. Gli “ermellini” ritornano sui loro passi con la sentenza in oggetto e decidono di applicare la pena detentiva a un uomo, responsabile penalmente di non aver versato in favore dei tre figli il contributo mensile di 799 euro. I giudici della seconda sezione penale affermano che la scelta della pena detentiva è la più idonea al caso concreto, decisione basata sul periodo non breve di assoluta omissione del versamento di qualsiasi somma per il mantenimento dei tre figli, da parte del ricorrente, astenutosi anche dall'effettuare versamenti parziali o, almeno, dal segnalare proprie difficoltà finanziarie, ritenute comunque smentite dalle prove acquisite, indicate come convergenti nell'evidenziare “una certa capacità reddituale” dell'uomo. Il Collegio è, pertanto, inammissibile.