Niente assegno di mantenimento in favore dell'ex se l'onerato vive con i suoi

da | Gen 26, 2016 | Anno 2016

Manca lo squilibrio tra redditi e patrimoni che giustifica il contributo al coniuge debole – Sentenza, 25 gennaio 2016

L'onerato non è tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore dell'ex se la situazione economico-lavorativa lo “costringe” a vivere con i suoi genitori. A sancirlo è il Tribunale di Campobasso con la sentenza n. 719/14, pubblicata dalla sezione civile.
Il giudice accoglie la domanda di una donna relativamente all'addebito della separazione, respingendo la richiesta sull'assegno di mantenimento in suo favore. Il tribunale, accertata l'impossibilità di proseguire la convivenza, addebitava la separazione al marito, responsabile di aver trascurato la famiglia, di aver abbandonato più volte diversi lavori e di aver maltrattato la moglie in più occasioni. Passando ad esaminare l'istanza sull'assegno di mantenimento in favore dell'ex e le questioni patrimoniali, risulta che entrambi i coniugi non hanno immobili o rendite e svolgono lavori precari, con redditi assai modesti, tanto da continuare a vivere ancora con i rispettivi genitori. Manca – ad avviso del giudice molisano – quello squilibrio tra redditi e patrimoni che permette e giustifica la determinazione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge debole. Considerata, però, la convivenza esclusiva dei figli con la donna, l'onerato dovrà provvedere a versare un assegno per il loro mantenimento. La domanda della donna, riguardo all'assegno di mantenimento in suo favore, è rigettata.