Regali preziosi da restituire se non sono liberalità d’uso ma finiscono per impoverire il donante

da | Set 20, 2016 | Anno 2016

Ex convivente condannata a riconsegnare un’opera d’arte e un brillante: non conta l’abitudine di scambiarsi oggetti di pregio nelle ricorrenze quando il valore è inusitato anche per patrimoni cospicui – Sentenza, 19 settembre 2016

Cessata la convivenza, l’ex che ha ricevuto in donazione regali di eccezionale valore è tenuto a restituirli se depauperano il patrimonio del donante.
A sancirlo è la Cassazione che, con la sentenza 18280/16, pubblicata il 19 settembre dalla seconda sezione civile, rigetta il ricorso di una donna. La ricorrente aveva una relazione sentimentale con un vip molto facoltoso e frequenti, durante il rapporto, erano stati gli scambi di regali assai costosi (oggetti di arte, monili). Tra questi, spiccavano un quadro del celebre artista Picasso e un brillante di ben tredici carati, il cui valore complessivo era superiore al milione di euro.

Cessata la convivenza dopo molti anni, l’uomo chiede la restituzione di una parte dei regali, tra cui il quadro e il gioiello, accordata dalla Corte di merito che esclude la natura di liberalità d’uso delle donazioni. Il giudice di merito riteneva che il valore complessivo dei regali rappresentava un impoverimento del patrimonio del donante e, pertanto, andavano restituiti. Poco importava se tra i due era in uso la consuetudine di scambiarsi regali preziosi: tra l’abitudine e la donazione di «inusitato valore» c’è un vero «iato», secondo la Corte di appello.

Anche per la Corte suprema, non si può parlare, in casi come questo, di liberalità d’uso che «sussiste quando l’elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale». Vero è che i due amanti godessero di ingenti patrimoni e conducevano un elevato tenore di vita, ma il quadro e il gioiello donati alla fine di uno screzio, per conquistarsi il perdono del partner, non possono di certo qualificarsi come donazioni d’uso. E ciò perché, impoveriscono le tasche del donante, sebbene assai benestante. Il collegio rigetta il ricorso.