La Suprema corte autorizza la correzione del certificato di nascita che indica il solo genitore biologico: non contraria all'ordine pubblico la fattispecie perfezionatasi nello Stato straniero – Sentenza, 15 giugno 2017
Il bimbo con due mamme nato in Inghilterra grazie alla fecondazione eterologa assume in Italia il cognome della donna che pure non l’ha partorito: la Suprema corte decide nel merito accogliendo la domanda di correzione del certificato di nascita del minore al Comune di Venezia, che riportava la sola madre biologica come inizialmente indicato dall’ufficiale di stato civile britannico. E ciò perché la trascrizione non è contraria all’ordine pubblico, nel frattempo in Italia è entrata in vigore la legge sulle unioni civili e la nascita del bambino ha rappresentato un «progetto condiviso» della coppia, che risulta sposata all’estero. Insomma: il minore è a tutti gli effetti figlio di due mamme e porterà verosimilmente il cognome di entrambe, non si sa ancora in quale ordine. È quanto emerge dalla sentenza 14878/17, pubblicata il 15 giugno dalla prima sezione civile della Cassazione, che s’innesta sul solco di due pronunce in vicende analoghe (la 12962/16 e la 19599/16).
Il ricorso delle due donne è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, che addirittura chiedeva l’inammissibilità. Sbaglia il giudice del merito quando afferma che il matrimonio omosessuale contratto in uno Stato straniero risulta «inesistente» nel nostro Paese: è infatti soltanto inefficace. Ma anche se la coppia non chiede la trascrizione in Italia delle nozze same sex celebrate oltreconfine, la domanda di rettificazione presuppone comunque di verificare la contrarietà all’ordine pubblico: contrarietà che sul piano internazionale ben può essere esclusa considerando che la fattispecie risulta perfezionatasi all’estero e certificata dall’ufficiale dello stato civile di Kensington e Chelsea. E il giudice del merito chiamato alla valutazione deve soltanto verificare se il certificato di nascita contrasta o meno le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo che si possono desumere dalla Costituzione, dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali Ue e dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo. E ciò che conta è il prevalente interesse del minore: è dunque necessario garantirgli la continuità dello status di figlio che ha acquisito in modo valido grazie alla legge di un altro Paese Ue; il figlio della coppia di donne, fortemente voluto, corona un sogno «espressione di affetto e solidarietà reciproca».