La legge 219/12 sostituisce la responsabilità alla potestà: conta l’interesse del figlio più che il prestigio del genitore, delitto escluso se la condotta dell’agente non stravolge la vita dell’incapace – Sentenza, 20 luglio 2018
«Il fatto non sussiste». È escluso il reato di sottrazione di incapace a carico del padre che tiene con sé il minore per tre giorni nei quali il figlio doveva invece stare con la ex, secondo gli accordi. La riforma del diritto di famiglia ex lege 219/12 ha introdotto la responsabilità dei genitori in luogo della potestà: la norma incriminatrice ex articolo 574 Cp, dunque, persegue la lesione dell’interesse del minore più del prestigio dell’altro genitore. E il delitto va quindi escluso quando la condotta dell’agente non stravolge all’improvviso la vita quotidiana del bambino. Insomma: il reato scatta quando il periodo di tempo risulta sufficiente a comprimere il legittimo esercito delle prerogative dell’altro genitore.
È quanto emerge dalla sentenza 34456/18, pubblicata il 20 luglio dalla quinta sezione penale della Cassazione.