Il danno agli eredi legittimi è corrispondente alla quota di beni devoluta per legge in suo favore quale coniuge superstite – Sentenza del 28 febbraio 2018
La badante che sposa l'assistito perde quanto acquisito per successione se viene condannata in sede penale per circonvenzione d'incapace. Il danno agli eredi legittimi, che non possono impugnare il matrimonio in maniera autonoma, è infatti corrispondente alla quota di beni devoluta per legge in suo favore in qualità di coniuge superstite.
Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 4653 del 28 febbraio che ha respinto il ricorso di una donna che aveva approfittato della condizione di fragilità della persona che assisteva come badante inducendolo a fare testamento nei suoi confronti e poi a sposarla.
Inevitabile la “battaglia” legale con gli eredi legittimi del defunto che hanno impugnato il testamento pubblico e denunciato la badante, poi condannata per il reato di circonvenzione di incapace in relazione alle nozze contratte con il loro congiunto.
In sede civile il tribunale e la Corte d'appello hanno annullato il testamento per vizio della volontà del de cuius e dichiarato l'apertura della successione legittima dell'uomo alla quale ha partecipato anche la donna in qualità di coniuge superstite. I giudici hanno però “azzerato” la sua partecipazione all'eredità condannando la badante al risarcimento del danno quantificandolo in misura pari alla quota acquisita per effetto del matrimonio.
La vertenza è quindi approdata in Cassazione dove la donna ha sostenuto che se gli altri eredi avessero voluto escluderla dall'acquisizione dei beni avrebbero dovuto impugnare il matrimonio per vizio del consenso. Non avendolo fatto nessuna decurtazione poteva essere fatta a suo discapito.
La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha affermato che il matrimonio indotto fraudolentemente dalla ricorrente non poteva essere impugnato dagli eredi in quanto, ai sensi dell'articolo 127 del codice civile, gli eredi sono ammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei coniugi che sia affetto da vizi della volontà o da incapacità di intendere e volere solo nei caso in cui l'azione sia stata già esercitata dal coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere e volere risulti viziata. L'azione è dunque trasmissibile agli eredi solo qualora il giudizio sia “già pendente alla morte dell'attore”, ipotesi questa che non ricorre nella fattispecie in esame.
La trasmissibilità dell'azione di impugnazione del matrimonio, ha concluso la Cassazione, costituisce infatti un'eccezione al principio del carattere personale della stessa e pertanto si deve
escludere la possibilità di una interpretazione estensiva o analogica dell'articolo 127 del codice civile. Il coniuge incapace di intendere e di volere, non interdetto, è il titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio, diversamente da quanto accade per l'interdetto il cui matrimonio può essere invece impugnato da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.