Il coniuge extra-Ue ha diritto al soggiorno anche nello Stato europeo dove non ci sono nozze gay

da | Giu 5, 2018 | Anno 2018

Concedere il permesso non significa riconoscere il matrimonio omoesex né attenta all’identità nazionale: alla coppia dello stesso sesso vanno garantite libertà di circolazione e vita familiare – Sentenza, 5 giugno 2018

 

Nel concetto di «coniuge» del diritto Ue rientra anche quello dello stesso sesso. Almeno per quanto riguarda la libertà di soggiorno dei cittadini europei nei Paesi membri e dei loro familiari, ai quali va garantita la facoltà di circolare e di stabilirsi in uno Stato del Vecchio Continente. Risultato: se un cittadino di una nazione Ue dove non esiste il matrimonio omosex chiede il permesso di soggiorno derivato per il suo coniuge extracomunitario che ha sposato all’estero, le autorità locali non possono rifiutarlo.
E ciò perché la relazione che lega la coppia dello stesso sesso rientra nella nozione di vita familiare in base alla Carta fondamentale dell’Unione europea. Lo stabilisce la grande sezione della Corte di giustizia europea con la sentenza C-673/16, pubblicata il 5 giugno.

Nozione e vincolo
La controversia nasce in Romania ma interessa anche l’Italia dove pure le nozze gay non esistono. Sbagliano le autorità di Bucarest a concedere il soggiorno per soli tre mesi al coniuge del connazionale, il quale ha il passaporto americano (i due si sono sposati a Bruxelles). Non c’è dubbio che ogni Paese Ue sia libero o meno di prevedere o meno il matrimonio omosessuale: va rispettata infatti l’identità nazionale, politica e costituzionale di ciascuno Stato. Il punto è che nella direttiva Ue sulla libertà di circolazione la nozione di «coniuge» designa una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale e risulta neutra dal punto di vista del genere: può quindi comprendere il coniuge dello stesso sesso di un cittadino europeo. Insomma. l’obbligo di riconoscimento riguarda solo il permesso di soggiorno derivato e non attenta all’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro. Non riconoscere il diritto del coniuge extra-Ue nell’ambito di un matrimonio legalmente contratto in Europa si risolverebbe invece nell’ostacolare il diritto di libera circolazione e soggiorno dello stesso cittadino comunitario, che sarebbe garantita solo in funzione alla disciplina delle nozze gay. Il tutto mentre il rispetto della vita privata e familiare è garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alle coppie omosessuali come a quelle etero.