Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee, 1982

da | Dic 16, 2012 | Scritti d'archivio

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
 del 12 luglio 1982
relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne
(Gazzetta ufficiale dell Comunità europee, 21.7.82, N.C 186/3)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commmissione (I),

visto il parere del Parlamento europeo (‘),

visto il parere del Comitato economico e sociale C),

considerando che sono già state intraprese varie azioni al livello comunitario per la promozione della parità delle possibilità per le donne e che sono state in particolare adottate dal Consiglio sulla base dell’articolo 100 e dell’articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea le direttive 75/ 117/ CEE (‘), 76/207/CEE (5) e 79/7/CEE (‘) relative alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne;

considerando che tutte queste azioni, comprese quelle sostenute dal Fondo sociale europeo, hanno sVolto una funzione importante per il miglioramento della situazione delle donne;

considerando che, nonostante gli sforzi finora commpiuti sia a livello comunitario che a livello nazionale, persistono disuguaglianze di fatto nel settore dell’occcupazione che rischiano di aggravarsi nelle attuali condizioni economiche e sociali;

considerando che, in un periodo di crisi economica, occorre non solo proseguire ma anche intensificare l’azione intrapresa a livello comunitario e nazionale in particolare al fine di promuovere la realizzazione di fatto della parità delle possibilità, fra l’altro meediante azioni positive;

prende atto della comunicazione della Commissione concernente un nuovo programma d’azione della Coomunità volto a promuovere la parità della possibilità per le donne (1982-1985) che riguarda l’"attuazione della parità di trattamento mediante il rafforzamento dei diritti individuali" e l’"effettiva realizzazione della parità delle possibilità, in particolare mediante proogrammi di azione positiva" e si congratula con la Commissione dell’iniziativa da essa presa;

approva gli obiettivi generali di tale comunicazione, cioè il rafforzamento dell’azione intesa ad assicurare l’osservanza del principio della parità di trattamento fra uomini e donne e la promozione della parità di fatto delle possibilità tramite azioni positive ed esprime la volontà di applicare le misure appropriate per la realizzazione di questi obiettivi;

prende atto altresi delle osservazioni che sono state formulate dalle varie delegazioni in sede di Consiglio sulla comunicazione della Commissione e che metttono in evidenza, fra l’altro, talune particolarità proprie dei sistemi nazionali e invita quest’ultima a tenerne conto nelle iniziative che prenderà nell’ambito delle sue competenze;

ricorda gli sforzi che sono stati e vengono compiuti negli Stati membri in questo settore;

constata che la comunicazione della Commissione definisce obiettivi specifici e linee comuni di azioni, che per lo più si situano nell’ambito del proseguimento dell’attuazione delle direttive adottate dal Consiglio nel settore della parità di trattamento tra uomini e donne;

considera che, tenuto debitamente conto delle linee di azione proposte, tali obiettivi dovranno guidare l’aazione della Comunità e degli Stati membri nei loro sforzi intesi ad applicare in modo più ampio e a realizzare di fatto il principio della parità delle possibiilità, senza discriminazioni nei confronti delle donne, qualunque sia la situazione economica;

pone in rilievo l’importanza, a tale scopo, di consolidare o di creare organi nazionali per la promozione del lavoro femminile e della parità delle possibilità e ricorda le responsabilità che incombono anche alle organizzazioni delle parti sociali nel perseguimento di detti obiettivi;

conferma la necessità di sviluppare azioni di sensibilizzazione e di informazione che consentano di favorire l’evoluzione delle mentalità riguardo alla ripartizione delle responsabilità professionali, familiari e soociali e invita gli Stati membri a dare alla Commissione la cooperazione necessaria per l’azione di sensibilizzazione;

ribadisce la necessità di promuovere l’occupazione mista in tutti i settori e professioni, nonché una rappresentanza femminile più equilibrata ai diversi livelli di responsabilità, sul piano sia nazionale che comunitarlo e ritiene che il settore pubblico, compresi le istituzioni e gli organi comunitari, dovrebbe dare l’esemmpio a tale proposito;

sottolinea che è auspicabile evitare norme di protezione speciali per le donne sul mercato del lavoro ed eliminare tali norme nel caso in cui l’intento di protezione che le aveva giustificate in passato non abbia più fondamento;

considera che occorre prendere in considerazione l’aaspetto della parità delle possibilità in occasione dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche comunitarie che possono incidere su di essa;

invita la Commissione a presentargli anteriormente al 1° gennaio 1984 una relazione provvisoria sui proogressi realizzati e sull’attuazione del nuovo programma, basata in particolare sulle informazioni raccolte presso gli Stati membri e corredata, se del caso, di proposte adeguate;

invita gli Stati membri a trasmettere alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1985 una prima relazione dei progressi realizzati a livello nazionale e prende nota dell’impegno della Commissione di presentargli entro la fine del 1985 un primo bilancio dell’azione intrapresa.

(‘) GU n. C 22 del 29. 1. 1982, pag 7.
(*) GU n. C 149 del 14. 6. 1982, pag 54.
(‘) GU n. C 178 del 18. 7. 1982, pag 22.
(‘) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag 19.
(‘) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag 40.
(‘) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag 24.