INDENNITA' DI MATERNITA' E PATERNITA' PER IL 2022

da | Gen 8, 2022 | Donne e lavoro

Isa Maggi – Stati Generali delle Donne

 

 

Ecco come cambiano le regole per le indennità di maternità e di paternità dopo la circolare INPS del 3 gennaio 2022 per i lavoratori e le lavoratrici autonomi/e e i/le liberi/e professionisti/e, si tratta di provvedimenti che riguardano una platea ridotta di persone e non sono assolutamente risolutive per frenare il lungo inverno demografico italiano.

ATTENZIONE: IL PROVVEDIMENTO E’ SOLO PER CHI SI TROVA NELLE CONDIZIONI DI REDDITO INFERIORE AI 8.145 EURO L’ANNO PRECEDENTE

Al momento non è ancora possibile presentare domanda. Con successivo messaggio dell’INPS, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.

In riferimento alla Legge di Bilancio 2022 è ora possibile avere 3 mesi in più d’indennità di maternità o paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi, rispettando determinati requisiti reddituali. Questi 3 mesi extra vanno ad aggiungersi ai 5 mesi già spettanti, due prima del parto e tre dopo il parto.

La circolare Inps del 3 gennaio 2022 fornisce le indicazioni amministrative sulle nuove indennità di maternità e paternità.

Nello specifico, l’articolo 239, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. Ciò, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Questi 3 mesi extra vanno ad aggiungersi ai 5 mesi già spettanti, due prima del parto e tre dopo il parto. Quindi in totale si arriva a 8 mesi.

A CHI SPETTA

L’indennità extra pari a 3 mesi in più di maternità nel 2022 spetta alle lavoratrici che rientrano in queste categorie:

– le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;

– lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (capo XI del Decreto Legislativo n. 151 del 2001);

– libere professioniste di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa nel Bilancio 2022 cita le sole lavoratrici, tuttavia l’INPS chiarisce che la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali inferiori a 8.145 euro nell’anno precedente, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (articoli 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, e l’articolo 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile del 2002).

Quindi è possibile richiedere il congedo di paternità in alternativa al congedo di maternità al verificarsi di uno di questi eventi:

– morte o grave infermità della madre;

– abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre;

– affidamento esclusivo del figlio al padre.

REQUISITI

Innanzitutto il requisito sempre necessario per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi d’indennità di maternità o paternità nel 2022 è che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità o paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il reddito inteso è quello fiscalmente dichiarato.

Inoltre, per la fruizione delle nuove tutele della maternità o paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi è necessaria la regolarità contributiva nei periodi interessati. Infatti, per il riconoscimento dell’indennità extra sono necessari:

– il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale;

– la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.

Ma quando è possibile fruire dei 3 mesi extra? Il periodo indennizzabile si ottiene in misure differenti, facendo una distinzione tra le categorie di lavoratori o lavoratrici interessate.

Ovvero:

– per le lavoratrici e i lavoratori autonomi si può ottenere un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità o paternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto) di cui all’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001. In caso d’indennizzo degli ulteriori 3 mesi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità;

– in relazione alle libere professioniste (o ai liberi professionisti) e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata INPS può essere riconosciuta l’indennità extra per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi dopo il parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Inoltre, può essere riconosciuta anche nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità, nei 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto oppure successivamente ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (articolo 16, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità o paternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento;

– per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità o di paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi dopo il parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Inoltre, può essere riconosciuta anche nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità, nei 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto o nei 7 mesi successivi al parto in caso d’interdizione prorogata. Infine l’indennità può essere anche successiva ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (articolo 16, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Anche per tali destinatari il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato. La tutela degli ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

Come prevede la Circolare INPS del 3 gennaio 2022, sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità o paternità, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.
Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di indennità, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della Legge di Bilancio 2022.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022. In questo caso restano pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

L’indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi ha un importo pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno dalla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità.

La domanda per le nuove indennità di maternità e paternità 2022 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS attraverso uno dei seguenti canali, ovvero tramite:

– portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;

– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

NORMATIVA

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).